Alberto stasi assolto: e i due anni di fango?

pubblicato: venerdì 18 dicembre 2009 da gabriele ferraresi in: Delitto di Garlasco

alberto stasi assolto

E così Alberto Stasi è stato assolto: il processo di primo grado, si è concluso con la sua assoluzione, perché, secondo l’articolo 530, ci si deve pronunciare in tal modo quando «manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova». E quindi? Quindi Stasi tira un sospiro di sollievo dopo due anni di inferno, in cui certa stampa non è stata affatto tenera con lui.

Per ricordare un titolo, “Alberto colleziona bimbi stuprati“, che indirettamente suggeriva l’associazione Stasi = mostro pedofilo e sicuramente colpevole. Ma la realtà, è che per due anni non ci si è capito nulla. La sentenza di ieri, stabilisce si, l’assoluzione di Stasi, ma perché mancano prove certe. Non equivale a dire: no, siamo assolutamente certi che non sia stato lui a uccidere Chiara Poggi.

Può anche voler dire solamente che non si sono trovate le prove: magari ci sono, magari no, magari sono contraddittorie. Intanto, per farvi un’idea, potete rileggere il nostro speciale sul Delitto di Garlasco, sei puntate in cui si sviscera ogni possibilità su un omicidio che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia.

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Commenti dei lettori

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  • Profilo di nightingale

    nightingale

    18 dic 2009 - 11:11 - #1
    1 punto
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    L’articolo suggerito dal ferraresi è sconcertante. Chi l’ha pubblicato ora deve pagare: fossi in Stasi andrei a fare una bella denuncia per diffamazione. Vediamo di creare un bel precedente e far venire la strizza al cuIo a questi mentecatti che si definiscono giornalisti

  • Profilo di deebee

    deebee

    18 dic 2009 - 11:32 - #2
    1 punto
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    Un ottimo post. Insopportabile il trend, ormai diffusissimo di interpretare la pronuncia del giudice in maniera strumentalizzata o emozionale, ma comunque errata. Chi nel commentare il processo asserisce “Non è stato lui ad uccidere” o affini non soddisfa che parzialmente la precisione nel fornire l’informazione perché valuta l’accaduto sulla base di un surrogato di ciò che è stato affermato dal giudice di primo grado.
    Tecnicamente l’assoluzione è avvenuta nelle forme di cui al comma secondo dell’art. 530 c.p.p. ovvero per insufficienza di prove. E’ un’assoluzione garantista nei confronti dell’imputato, per evitare processi inquisitori e per evitare che la presunzione di colpevolezza prevarichi l’oggettiva forza probatoria di ciò che è stato prodotto in giudizio.
    Anche ad un profano risulterà evidente la differenza che intercorre fra questa assoluzione e quella ai sensi del primo comma che avviene invece “Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione”. Questa è assoluzione piena, quella al secondo comma no.
    Fra l’altro i nostalgici avranno certamente avuto un deja-vu, infatti proprio su questo equivoco si è giocata l’assoluzione di Andreotti, da molti strumentalizzata od erratamente ritenuta “piena” ma in realtà avvenuta proprio per insufficienza di prove.
    Sia ben chiaro, a livello esecutivo non cambia nulla, infatti in entrambi i casi non si avrà alcuna pena, ma è la sostanza legata al grado di colpevolezza dell’imputato ad essere travisata perchè in un caso “non è stato lui/ non è reato quello commesso/ non è punibile il soggetto” mentre nell’altro si asserisce “non è stato possibile dimostrare appieno che sia stato lui”.
    In ultima istanza questa formula funge da campanello d’allarme per la difesa dello Stasi in caso di (ormai già dichiarato) appello perché se veramente il giudice fosse stato intimamente convinto della non colpevolezza dell’imputato, lo avrebbe assolto appunto ai sensi del primo comma.

  • Profilo di molliandre

    molliandre

    18 dic 2009 - 12:10 - #3
    0 punti
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    Deebee se ci fosse la possibilità di darti 100 punti lo farei volentieri…pochi commentano le notizie attraverso gli strumenti che la legge fornisce. Vedo che spesso la gente interpreta le notizie a proprio piacimento senza capirne il senso!!!

  • Profilo di nightingale

    nightingale

    18 dic 2009 - 12:39 - #4
    -1 punto
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    Vediamo di rimanere con i piedi per terra: dire che “non è stato lui” oppure dire “non siamo sicuri che è stato lui” è la stessa identica cosa, vuol dire che quella persona è innocente. Non si può condannare una persona, sia di fatto che “moralmente”, finché esiste un ragionevole dubbio. Piuttosto, affermare che “non è stato lui” non è una garanzia in più a suo favore, quanto piuttosto equivale ad affermare “è stato sicuramente qualcun altro” (in questo caso specifico), ossia invita gli inquirenti a proseguire le indagini in un’altra direzione. Invito che, nel caso di Stasi, non è stato lanciato. Anch’io ho dubbi sulla sua innocenza, ma questo non ha importanza: non sono un realista

  • Profilo di deebee

    deebee

    18 dic 2009 - 13:31 - #5
    1 punto
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    @Nightingale. Non la vedo così. “Non è stato lui” e “Non si è riusciti a provare la sua consapevolezza” hanno un valore processuale molto diverso. E’ un pò come dire “è innocente” oppure “pur sussistendo un fumus di colpevolezza non si è raggiunta quella ragionevole oggettività per dimostrarla”.
    Del resto se il legislatore avesse inteso la medesima cosa si sarebbe risparmiato la redazione di un comma non trovi?
    E’ vero, attualmente non cambia nulla ma come giustamente fai notare è diversificata la fase successiva a quella processuale perché allargando il campo di indagine investigativa, continua a fissare lo sguardo sullo Stasi, dato che è certa l’insufficienza di prove (producibili di nuove se ritenute rilevanti in appello), non la sua innocenza.
    Affermare che sia stato certamente un altro non è aderente al contenuto della sentenza, mentre asserire che ve ne sia la possibilità e che vada rivalutata con serietà lo è decisamente di più.
    Voglio anche chiarire che personalmente non ho gli elementi per sbilanciarmi ed esprimere una valutazione personale sul caso (e che quindi non sono convinto né della sua innocenza, né della colpevolezza). Trovo infatti degno di plauso Ferraresi quando sostiene che “per due anni non si [sia] capito nulla”. Anche io ho avuto quella stessa (scomoda) sensazione.

  • Profilo di deebee

    deebee

    18 dic 2009 - 13:34 - #6
    1 punto
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    Preciso che quando scrivo “E’ vero, attualmente non cambia nulla ma come giustamente fai notare è diversificata la fase successiva a quella processuale perché allargando il campo di indagine investigativa, continua a fissare lo sguardo sullo Stasi, dato che è certa l’insufficienza di prove (producibili di nuove se ritenute rilevanti in appello), non la sua innocenza.” intendo riferirmi alla fase investigativa successiva al primo grado e che formerà gli elementi di discussione dell’appello, non alla fase esecutiva.

  • juju33

    18 dic 2009 - 14:40 - #7
    1 punto
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    Mah. Allora chi sarebbe entrato a casa della sua fidanzata per massacrarla, chi aveva un qualunque movente, senza rapina?
    L’identikit è quello di un conoscente vicino a lei e di una persona disturbata.
    I requisiti lui li ha entrambi, che non siano riusciti a provare la sua colpevolezza è un conto, che sia innocente è un altro paio di maniche - visto poi che, ricordiamolo, non si ha idea nè sospetti su nessun altro.

  • auuu

    30 dic 2009 - 01:30 - #8
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    Non sappiamo se sia colpevole o no, ma se prove certe non ci sono, “in dubio pro reo”.
    Il fango gettato su Stasi costantemente in questi anni, poi, è chiaramente una meschina e disgustosa tattica di chi voleva farlo condannare a tutti i costi anche senza prove certe.

  • auuu

    30 dic 2009 - 01:32 - #9
    0 punti
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    PS L’assoluzione “per insufficienza di prove” è stata abolita in Italia da tempo, un’assoluzione per mancanza di prove certe ha ormai da anni pari dignità con qualsiasi altra motivazione.

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