Oggi parliamo delle indagini preliminari, e nello specifico dei singoli poteri di indagine di cui la polizia dispone per raccogliere indizi, prove ed evidenze del compimento di un fatto criminale a carico di un soggetto sottoposto ad indagini (o a carico di ignoti, per giungerne all’identificazione).
Come sappiamo dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati di un nome, da parte del pubblico ministero, scattano le indagini preliminari, che è la fase in cui il pm raccoglie elementi sufficienti per esercitare l’azione penale e richiedere al giudice dell’udienza preliminare (gup) il rinvio a giudizio dell’indagato, sottoponendogli appunto gli elementi raccolti in questa prima parte di indagine.
Il pm però chiaramente non può fare tutto da solo, per questo si serve dell’attività della polizia giudiziaria, che si pone in rapporto di utilità funzionale con il pm. Ma non solo: la polizia ha anche la possibilità di svolgere in maniera autonoma le indagini, e addirittura, dal 1992, di proseguirle dopo aver comunicato al pm l’esistenza di un reato, svincolandosi così dalle direttive del pm ed ottenendo un più ampio margine di manovra. Ma quali sono nello specifico questi poteri?
La P.G. può prima di tutto acquisire sommarie informazioni, ovvero parlare direttamente con l’indagato, anche sul luogo del delitto o nell’immediatezza del fatto; la P.G. può procedere a perquisizione personale o locale se ha fondato motivo che sulla persona si trovino occultate tracce o cose pertinenti al reato; la P.G. può disporre il sequestro e l’apertura della corrispondenza (ad eccezione della corrispondenza fra l’indagato e il suo avvocato!); il sequestro può essere disposto anche su cose e luoghi pertinenti al reato, fra cui il corpo del reato, fino all’arrivo del pubblico ministero sul luogo del fatto; dopo il 2005 (in seguito alle esigenze anti-terrorismo) la P.G. può prelevare, anche coattivamente, materiale biologico (capelli o saliva) per l’esecuzione dell’esame del DNA. Ci sono inoltre i poteri di arresto e di fermo: il primo si riferisce ad una situazione di flagranza di reato, il secondo si riferisce al conseguimento di un quadro indiziario grave a carico di un soggetto indagato.
Vediamo quindi che i poteri sono vari e molto penetranti, ma come abbiamo visto nelle puntate precedenti, il nostro sistema processual-penalistico bilancia ai poteri inquisitori della pubblica accusa delle garanzie, che nascono in Costituzione e si realizzano nelle norme che prevedono che qualsiasi attività disposta dalla polizia giudiziaria, debba essere convalidata da un giudice, essendo tutelati da riserva di giurisdizionalità (giudice terzo ed imparziale) i diritti fondamentali di libertà personale, segretezza della corrispondenza, ecc.
Quindi, ad esempio, in caso di arresto in flagranza di reato, la P.G. deve comunicare immediatamente al PM l’avvenuto arresto, il quale deve, non oltre le 48 ore successive, comunicare al GIP che presiede alle indagini preliminari l’avvenuto arresto chiedendone la convalida. Se l’arresto non viene convalidato, oppure se la richiesta avviene oltre i termini di tempo previsti, il provvedimento di arresto è revocato (Art 13 Cost. - termine massimo delle 96 ore, 48 + 48h).
Riferimenti agli artt. 347 ss. del codice di procedura penale.
triso dimo
13 giu 2009 - 16:09 - #1no no no no no
urgono correzioni, la PG non acquisisce, ma bensì assume a SIT l’indagato, anche in assenza di difensore (basta posticipare formalmente lo status di indagato)
assumere in gergo di giurisprudenza non significa “parlare”, come c’è scritto nel post, assumere = provocare risposte mirate = estorcere, il tutto senza facoltà di non rispondere
per quanto riguarda le perquisizioni, possono essere effettuate senza uno straccio di indizio concreto, basta invocare la perquisizione preventiva in caso di droga o armi, quindi si possono perquisire anche i non indagati, per cercare la notitia criminis e non per confermarla
Ciapo
13 giu 2009 - 17:20 - #2ciao triso dimo,
ho scritto io l’articolo, dunque
l’art. 350 del c.p.p. è rubricato “sommarie informazioni”, e al primo comma esordisce con “Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono […] sommarie informazioni”, quindi giustamente fai notare che il termine non è preciso, però il taglio del post è orientato verso una divulgazione di concetti che presuppongono una conoscenza della terminologia giuridica, quindi è volutamente scritto in maniera più semplice, essendo destinato non a giuristi bensì ad un target persone di qualsiasi categoria, per favorire l’intelligibilità e l’apprezzamento del contenuto.
Non credo che qualcuno prepari un esame di procedura penale o peggio, difenda in giudizio il suo assistito riguardandosi i blog di crimeblog :) C’è però il vantaggio di poter avvicinare una massa indistinta di persone a dei concetti che rimarrebbero densi di tecnicismi e di difficile godimento, ed è proprio questo lo scopo de “l’angolino della procedura”.
Per quanto riguarda le perquisizioni bhe, forse tu hai più esperienza applicativa di me, che sono uno studente, io ho un’impostazione “accademica” che come sappiamo è limitata da un limitato contatto con la realtà (il problema delle nostre uni! - di fatto abbiamo bisogno di 2 anni di pratica in uno studio per esercitare la professione, a differenza dei colleghi spagnoli, ad esempio, che appena escono dall’università possono esercitare senza dover fare la pratica), però il codice di procedura penale all’art. 352 dice che la PG può procedere a perquisizione quando ha “fondato motivo” di ritenere che ci siano prove del reato, per come la metti tu le garanzie costituzionali processuali sarebbero compromesse anche se ripeto, di fatto nella realtà poi le cose si svolgono diversamente.
Grazie del commento e continua a leggerci!
Ciapo
13 giu 2009 - 17:21 - #3*post di crimeblog, non blog di crimeblog :D